Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
E’ costituita, ai sensi del Codice Civile, del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata “A.L.I.Ce. RAVENNA – ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL’ICTUS CEREBRALE ODV”, con sede legale sita nel Comune di Ravenna in Via Oriani n.44.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell’Assemblea ordinaria.
La durata dell’Associazione è illimitata.
“A.L.I.Ce. Ravenna” ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL’ICTUS CEREBRALE (d’ora in poi Associazione) aderisce all’associazione regionale A.L.I.Ce. EMILIA ROMAGNA ODV e, indirettamente ALL’ASSOCIAZIONE A.L.I.Ce. ITALIA ONLUS nelle quali si riconosce pienamente nei principi e nelle finalità statutarie.
Art. 2 – Scopi e attività
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari.
L’organizzazione intende esercitare in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’articolo 5 del d.lgs. 117/17;
f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000. N. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:
- operare in attività di Volontariato, inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, mediante lo svolgimento di attività di sostegno a beneficio delle persone colpite da ictus cerebrale;
- perseguire l’obiettivo di promuovere e sostenere la ricerca scientifica sull’ictus cerebrale e di promuovere iniziative mirate a favorire il superamento del grave disagio che l’episodio di ictus cerebrale comporta, facilitando l’inserimento e l’integrazione dei pazienti nella vita sociale;
- realizzare un’opera di informazione e sensibilizzazione sulla natura delle malattie cerebro-vascolari ed in particolare dell’ictus cerebrale, sui danni causati dalle stesse e sui mezzi e le modalità che possono contribuire a prevenirle, accertarle precocemente e ridurre così i danni causate dalle medesime;
- promuovere ed organizzare, mediante incontri, dibattiti, iniziative scientifiche, congressi e corsi di formazione sanitaria un collegamento tra operatori professionali interessati e pazienti o familiari allo scopo principale di prevenire o limitare i danni e le sofferenze causate dall’ictus cerebrale;
- favorire le iniziative culturali che abbiano come finalità la diffusione delle informazioni atte a migliorare la prevenzione, l’assistenza e la cura dell’ictus cerebrale;
- promuovere la conoscenza delle strutture e dei programmi in grado di offrire completa ed adeguato supporto alle persone colpite da ictus cerebrale;
- sollecitare l’assistenza specifica e qualificata alle persone colpite da ictus cerebrale mediante la promozione di strutture specialistiche ospedaliere ed ambulatoriali;
- promuovere strumenti per la divulgazione delle informazioni, dei consigli e delle novità terapeutiche in tema di malattie cerebro-vascolari;
- promuovere e sollecitare la programmazione con enti pubblici o privati dei servizi necessari al recupero ed all’inserimento dei pazienti colpiti da ictus-cerebrale in tutte le espressioni della vita sociale, culturale, economica e ricreativa, a condizione che tali servizi non abbiano fini di lucro;
- partecipare al finanziamento di progetti o iniziative realizzati in collaborazione con altri soggetti finalizzati al perseguimento dello scopo istituzionale;
- svolgere ogni altra attività affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell’Assemblea degli associati.
Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può porre in essere attività e iniziative di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità a quanto previsto dalla legge di riferimento.
Le attività di cui al presente articolo sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione
Art. 3 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
E’ vietato distribuire a chiunque, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizi il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 5 mesi.
Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’assemblea, affinché i soci possano prenderne visione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Nell’ambito del bilancio annuale il Consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs 117/2017.
Art. 4 – Membri dell’Associazione
All’Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutte le persone fisiche che decidono di perseguire lo scopo dell’Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.
Il numero degli aderenti è illimitato.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo entro 60 giorni è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo comunica agli interessati la delibera favorevole e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.
L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
La qualità di socio si perde:
L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l’associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 6 – Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto a:
I soci sono obbligati a:
Art. 7 – Sostenitori dell’Associazione
Sono Sostenitori dell’Associazione coloro che, pur non intendendo diventare associati, ne condividono le finalità istituzionali e che versino annualmente un contributo liberale la cui entità minima viene stabilita di anno in anno dal Consiglio direttivo, oppure versino, anche una tantum, un contributo di rilevante valore.
Art. 8 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito, ad eccezione dei componenti dell’Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397, comma 2 C.C.
Art. 9 – L’Assemblea
L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’organo di amministrazione.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente previa delibera del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo o da altro socio eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto tramite i nuovi mezzi di comunicazione da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti espressi. L’Assemblea ordinaria ha in particolare i seguenti compiti:
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto al voto.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata con il voto favorevole dei nove decimi dei presenti.
Per deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione o lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art.10 – Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiori a 5 e non superiori a 9 eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l’Assemblea deve provvedere alla elezione di uno nuovo.
Il Consiglio direttivo:
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi tramite i nuovi mezzi di comunicazione, almeno 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 11 – Il Presidente
Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso eletto dall’organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l’elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell’organo.
Art. 12 – Il Segretario
Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta del Libro degli associati e della corrispondenza;
- cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio direttivo.
In caso di assenza o impedimento la stesura del verbale verrà delegata ad altro componente del Consiglio direttivo, escluso il Presidente.
Art. 13 – Il Tesoriere
Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta dei registri contabili dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo;
- cura la predisposizione del bilancio consuntivo da presentare al Consiglio direttivo per sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 14 – Organo di Controllo
L’Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal D. Lgs 3 luglio 2017 n.117 oppure qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 231/2001, qualora applicabili, ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento.
Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del D. Lgs 3 luglio n. 117.
Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Gestione e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
Nei casi previsti dalla legge, l’Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere, inoltre, le funzioni di revisione legale dei conti.
L’Organo di Controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente.
Dura in carico quattro anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall’Assemblea.
I membri dell’Organo di Controllo possono essere anche soggetti esterni e non appartenere all’Associazione, devono adempiere al loro dovere la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all’articolo 2399 del C.C.; il componente dell’Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 C.C..
I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell’Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.
Art. 15 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del m Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ea altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs 117/20017.
Art. 16 – Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazioni di volontariato, con particolare riferimento al Codice Civile, al D. Lgs del 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.